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mercoledì 24 marzo 2021

MOTIVAZIONE 7: LA DOCUMENTAZIONE DI ATS CHE NON HA MAI AUTORIZZATO NESSUN DISBOSCAMENTO E L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (AL CONTRARIO)

Come supponevamo nessun documento di ATS ha autorizzato il disboscamento della Bergamella, la tanto citata relazione ATS ne chiedeva la rimozione NON ESISTE, come specificato nella risposta ad una richiesta d’accesso agli atti.

Nella quale si specifica che sono stati rimossi alberi infestanti (con metodologie secondo noi non congrue), che si fa riferimento alla nota di ASL del 2010, e che gli alberi davano fastidio allo sfalcio dell’erba (e su questo non commentiamo........).

Effettivamente esiste una nota del 2010 relativa al PII Cascina Gatti (area con localizzazione differente dall’area della Terrazza), sulla quale la bonifica (e non rimozione dei rifiuti) è stata svolta, per la precisione sul tratto poi edificato da UNIABITA e le ACLI (giardino intermedio compreso), mentre una rimozione rifiuti venne eseguita nel 2013 sull’area definita “ex piccoli proprietari” in fondo a Mulino Tuono.


Scarica QUI la planimetria delle bonifiche dal sito del comune

Abbiamo fatto questa premessa perché secondo l’assessore tutta la parte di parco rurale è classificata terreno non contaminato, risulta essere bonificata e non presenta nessun tipo di inquinamento, affermazione non vera in quanto da quanto conosciamo, solo l’area identificata come PII CASCINA GATTI è stata bonificata.

La rimozione dei rifiuti solidi superficiali venne eseguita su tutto il parco grazie ad un’opera che coinvolse gli ex ortisti abusivi e il comune coadiuvato da Italia Nostra, MA NON VENNE BONIFICATA NESSUN’ALTRA AREA, tant’è che gli orti vennero costruiti riportando a “TITOLO DI PRECAUZIONE” 50 cm di terra considerata “buona” (visto che gli ortaggi non penetrano oltre) e venne emesso il divieto di piantumare alberi da frutto su tutto il parco.

Per l’assessore la parte che inizia alla fine degli orti fino al confine del campetto di calcio asfaltato è da considerarsi "terreno contaminato" e dovrà essere soggetto a studio, valutazione per un intervento tipo "parco delle torri", affrettandosi ad affermare che ATS non ha rilevato problemi di tossicità da contatto superficiale (questo punto NON ci risulta sia mai stato dichiarato in nessuna comunicazione) ma solo eventualmente da ingestione di prodotti coltivati in quell’area (altra affermazione che NON risulta sia mai stata dichiarata agli atti in tutti questi anni).

Questa è la parte dove sono state tagliate la maggior parte delle piante che potevano avere frutti inquinati: QUI È TUTTO UN CONTROSENSO.

In consulta si era affermato che erano state abbattute le piante perché le persone si arrampicavano sugli alberi e potevano cadere, facendosi male, oltre ad affermare che gli alberi impedivano di tagliare correttamente il prato, praticamente tutto e il contrario di tutto, ma è durante il sopraluogo del 2 marzo che si fa riferimento ad una caratterizzazione del territorio e si incomincia a dichiarare che ATS ha suggerito la rimozione degli alberi da frutto cosa che il comune ha fatto utilizzando il principio di precauzione,

Ricordiamo a questa amministrazione che il principio di precauzione non si utilizza per abbattere gli alberi, si utilizza in condizioni in cui la letteratura scientifica non chiarisce del tutto la pericolosità o meno di un agente fisico o di un’inquinante, non si usa perché una istituzione non fa le analisi dei terreni e dei frutti.

Siamo nel 2021, in puglia hanno spostato ulivi di 200 anni per sotterrare la TAP e li hanno riposizionati dopo mesi, in Giappone è consuetudine spostare gli alberi secolari, qui abbiamo deciso di disboscare un bosco perché una decina di persone prendeva i frutti quando sarebbe bastato eseguire una potatura alzando il cosiddetto punto di presa e delimitare l’area in attesa di analisi approfondite del terreno (magari avvisando la cittadinanza con opportuni cartelli).

In quell’area non si svolgeva nessuna attività agricola da almeno dieci anni, e nessuna rimozione è stata eseguita in ottemperanza all’indicazione di ATS, l’ottemperanza semmai era di ASL ed è stata resa operativa rimuovendo gli orti abusivi presenti nell’area, specifichiamo orti che gestiscono ortaggi che utilizzano alcuni decine di cm di terra, guarda caso proprio il primo strato dichiarato contaminato, mentre gli alberi pescano più in profondità dove nessuno ha mai fatto analisi specifiche a parte l’area della terrazza, risultata negativa, dove comunque gli alberi sono stati abbattuti lo stesso, per cui o l’assessore parla perché ha dei documenti che non ha mai reso noti (ma visto le continue contraddizioni in cui cade non pensiamo) o sta millantando report e analisi che non ha.

Di sicuro il documento di ATS che cita non esiste, e giusto per correttezza

il comune NON HA MAI PRESENTATO NESSUN DOCUMENTO, il documento lo abbiamo chiesto ad ATS, è un documento emesso da ASL DI MILANO in data 26/02/2010 prot.n°39071/U (che per correttezza istituzionale non pubblichiamo in quanto manca l’autorizzazione di ATS a renderlo pubblico vista la nota a tergo inviata via mail in data 18/03/2021), fa riferimento al rapporto conclusivo della caratterizzazione del PII Cascina Gatti, (documento che presenteremo in qualsiasi confronto si voglia fare nelle sedi istituzionali) CHE NON AUTORIZZA NESSUNO A DISBOSCARE IL PARCO DELLA BERGAMELLA.

Abbiamo chiesto la caratterizzazione del 2008 relativa al PII Cascina Gatti direttamente ad ARPA, per verificare se ci sono i rapporti dello stato dei terreni (analisi o altro) relativi a tutto il parco, ma ad aggi non li abbiamo ricevuti, e li renderemo pubblici se autorizzati, anticipiamo subito che se le conclusioni di ASL Milano riguardassero tutto il parco ci sarebbe un problema di tossicità da contatto superficiale che dura da decenni mentre per nessun ragionevole dubbio verrebbero coinvolti gli alberi e i loro frutti.

Il principio di precauzione venne definito alla Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite (Earth Summit) di Rio de Janeiro del 1992, inoltre, è una strategia di gestione del rischio nei casi in cui si evidenzino indicazioni di effetti negativi sull'ambiente o sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante, ma i dati disponibili non consentano una valutazione completa del rischio. L'applicazione del principio di precauzione richiede tre elementi chiave:

  1. l'identificazione dei potenziali rischi
  2. una valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti i dati esistenti
  3.  la mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati.

Nel caso venga applicato il principio di precauzione, essendo stati identificati rischi per i quali non sia possibile avere una valutazione scientifica conclusiva, le misure adottate possono essere diverse, tuttavia esse devono rispettare determinati criteri, in particolare, tali misure devono essere proporzionali al livello di protezione ricercato e dovrebbero essere prese a seguito dell'esame dei vantaggi e oneri derivati, anche in termini di una analisi economica costi/benefici.

Giusto per essere chiari il principio viene utilizzato DOVE NON SI HANNO CERTEZZE, viene utilizzata in quei ambiti dove ancora oggi non sono chiare le conseguenze a lunghe esposizioni come ad esempio campi elettromagnetici o sostante chimiche classificate 2b per cui si nutra un ragionevole dubbio.

Il principio di precauzione NON VIENE UTILIZZATO perché le istituzioni che non vogliono approfondire, analizzare e risolvere i problemi ambientali, NON È UNA SORTA DI AUTORIZZAZIONE a non procedere o a procedere in ritardo, qui abbiamo completamente confuso, o meglio strumentalizzato un principio fondamentale per meri fini politici e per giustificare azioni prive di senso.

Rinnoviamo al Sindaco l'invito a sostituire l’attuale assessore all’ambiente.

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Il principio di precauzione venne definito alla Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite (Earth Summit) di Rio de Janeiro del 1992, dal principio 15 come segue:

(EN)

«In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation»

(IT)

«Al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale»

Il testo parla esplicitamente solo della protezione dell'ambiente, ma con il tempo e nella pratica il campo di applicazione si è allargato alla politica di tutela dei consumatori, della salute umana, animale e vegetale.

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