Translate

Visualizzazione post con etichetta NORMATIVE. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta NORMATIVE. Mostra tutti i post

mercoledì 19 ottobre 2016

AUMENTANO PER DECRETO I LIMITI DI ESPOSIZIONE PREVISIONALI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

Lo scorso Venerdì 7/10/2016 il Ministero dell'Ambiente del Governo italiano ha emesso un decreto che stabilisce dei valori di assorbimento predefiniti del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. 
Che cosa significa questo decreto?  lo spieghiamo riportando un bell'articolo pubblicato da Cemlab - laboratorio specializzato in consulenza e misure di campi elettromagnetici con una vasta esperienza nelle tecnologie e nei protocolli utilizzati negli apparati di telecomunicazioni e nelle loro interfacce radio.

Contrariamente a quanto affermato dal Ministro per noi l'applicazione del principio di precauzione e la tutela della salute sono un'altra cosa.

-------o-------o-------o-------o-------o-------o-------o-------o-------o-------o-------

I gestori di impianti di telecomunicazioni in generale sono tenuti a presentare al comune una istanza di autorizzazione per l'impianto che vogliono installare o potenziare. A questa istanza deve essere allegata una relazione dello stesso gestore che valuta l'impatto elettromagnetico dell'impianto stesso sui recettori che si trovano attorno all'impianto stesso. I recettori sono notoriamente le case, le strutture ricreative, gli edifici pubblici, gli ospedali, le scuole, i parchi, le piazze, le strade e in generale tutti i siti in cui può essere prevista la presenza umana. Per le case di civile abitazione, dove si ipotizza una permanenza umana giornaliera superiore alle 4 ore, a livello di previsione - quindi progettuale - delle esposizioni, deve essere osservato il valore di attenzione, pari a 6 Volt su metro per il campo elettromagnetico in radiofrequenza. Fino ad ora questo limite doveva essere fatto osservare in corrispondenza dell'involucro di qualunque casa vicina, dunque la sua facciata esterna non poteva essere esposta a un valore di campo elettromagnetico superiore a 6 Volt su metro nelle condizioni di progetto previste per l'impianto.
Da ora in poi i gestori di impianti di telecomunicazioni, potranno usare dei valori di riferimento predefiniti di assorbimento delle facciate delle case, ipotizzando che le stesse assorbano in qualche misura le onde elettromagnetiche. Questo in realtà non è vero in generale, in quanto dipende dal materiale di costruzione, dallo spessore delle mura, dalla presenza di aperture nella facciata, anche piccole quanto l'apertura di una cappa da cucina, da fenomeni di onde stazionarie che si vengono a creare, come appurato anche durante le prove preliminari effettuate in proposito dagli organi tecnici pubblici italiani. Ad esempio, le strutture in legno spesso usate in bioarchitettura sono pressocché trasparenti alle onde elettromagnetiche in radiofrequenza, come anche la plastica e il vetro.
Quindi, da ora in poi chi presenta una istanza di autorizzazione per un impianto di telecomunicazioni, potrà ipotizzare nella sua analisi di impatto elettromagnetico, condotta per ottenere l'autorizzazione, che la facciata di ogni casa vicina all'impianto attenui le onde elettromagnetiche di 3 dB per frequenze inferiori a 400 MHz (Radioamatori, radio FM, TV VHF) e di 6 dB per frequenze superiori a 400 MHz (TETRA, TV UHF, telefonia mobile, radar, Wi-Max, etc.), se la facciata non contiene finestre. Se la facciata contiene finestre, il parametro di assorbimento predefinito è di zero dB (come prima, ovvero come se la facciata non assorbisse le onde elettromagnetiche), MA all'operatore in tal caso è concessa la possibilità a sua discrezione di utilizzare un fattore di attenuazione da 0 a 3 dB, dando una motivata giustificazione tecnica di tale scelta.
L'introduzione di questi fattori di attenuazione si traduce in un aumento dei valori di campo elettromagnetico permessi da ora in poi in corrispondenza della facciata di una qualunque abitazione, a 8.5 V/m (nel caso 3 dB) e a 12 V/m (nel caso 6 dB), nei calcoli previsionali delle esposizioni di campo elettromagnetico effettuati nelle istanze.
Ironicamente, il comunicato stampa diffuso dal Ministero riporta: "Con questo decreto [...] facciamo un altro passo avanti verso la definizione di parametri definiti sull'esposizione ai campi elettromagnetici, a tutela della salute dei cittadini".
Notoriamente, come gli addetti ai lavori sanno bene, sono i vincoli presenti nel calcolo previsionale quelli che pongono maggiori limitazioni al livello massimo di emissioni degli impianti da autorizzare, non certo le verifiche tramite misure in sito effettuate su impianti in esercizio, dato che questi ultimi presentano ordinariamente livelli di immissione che sono solo una frazione di quelli utilizzati per i calcoli previsionali. Sono dunque i calcoli previsionali a costituire il vincolo più stringente posto in essere, per la limitazione dell'esposizione e questo vincolo risulta ora allentato. Dunque, questo decreto cambia effettivamente lo scenario per gli operatori, permettendo loro di superare i vincoli all'espansione esistenti in siti con tetti previsionali di inquinamento elettromagnetico già raggiunti con le precedenti regole in vigore.
Si osserva anche che la discrezionalità concessa all'operatore, pur con giustificata motivazione nominale, di considerare un fattore di attenuazione fino a 3 dB pur in presenza di finestre in facciata, è stata introdotta solo successivamente alla stesura della bozza della linea guida attuativa del decreto legge n. 179 del 18/10/2012 (convertito nella legge 221 del 17 Dicembre 2012), su espressa richiesta del Ministero dell'Ambiente.

FONTE : CEMLAB.IT

Riferimenti:

[1] Comunicato stampa Ministero dell'Ambiente 7/10/2016

mercoledì 11 febbraio 2015

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO, LA FRANCIA VARA UNA LEGGE CHE LO LIMITA

Non sarà la riforma ‘precauzionale’ perfetta, ma ha tutte le caratteristiche per poterlo diventare. Finita l’epoca della deregulation e di (troppe!) teste sotto la sabbia, il parlamento francese ha varato una legge innovativa che regolamenta la diffusione eterea dell’elettrosmog, compresa la giungla delle cosiddette ‘antenne selvagge’. Da adesso i ripetitori di telefonia mobile spuntati come funghi sui palazzi saranno censiti, mappati e monitorati nella loro emissione elettromagnetica dall’Agenzia Nazionale delle Frequenze, con tanto di risultati resi (giustamente!) pubblici. Previste multe per i trasgressori beccati fuori soglia (75.000 euro, per la verità non proprio multe salate!): Parigi ha così tirato il freno alle incontrollate politiche di marketing degli operatori delle Tlc, irriducibili negazionisti dei pericoli socio-sanitari derivanti dall’elettrosmog, stabilendo un limite anche all’utilizzo ‘cumulativo’ di cellulari e dispositivi Wi-Fi, vietati negli asili e nei luoghi con bimbi sotto i tre anni (anche se dai quattro anni non c’è certezza d’inibizione dell’apoptosi…suicidio programmato delle cellule), ma disabilitato pure nelle scuole elementari (eccetto per uso didattico).
Vietate le pubblicità di telefoni portatili che non contengano raccomandazioni sull’uso precauzionale di auricolare o modalità Hands Free per ridurre l’esposizione della testa alle radiazioni di radiofrequenza. La cosa non è nuova: “Un cellulare prima dei 12 anni? Mai” fu il discusso claim della campagna pubblicitaria promossa nel 2008 dal sindaco di Lione Mireille Roy. E per il calcolo dei campi elettromagnetici plurimi generati da più antenne in città, più informazione e consapevolezza per la cittadinanza attraverso relazioni annuali con dati sulle rilevazioni dei Cem alla portata di tutti. La partecipazione, infatti, sembra essere proprio un cardine transalpino: venne già tentata a Grenoble nel 2009 con la promozione della Tavola Rotonda sui Ripetitori di Cellulari, mettendo gli uni di fronte agli altri cittadini-consumatori, compagnie operatrici e amministrazioni locali. Insomma, il modello francese non è altro che quanto dovuto per tentare di preservare il benessere generale, dei bambini, e della crescente popolazione affetta da elettrosensibilità, insidiosa malattia ambientale scatenata (proprio!) dall’esposizione anche a piccole dosi a campi elettromagnetici (a Parigi c’è la via dello shopping  No Wi-Fi e sulle Alpi esiste una Free Elettrosmog Zone per tutelare gli ammalati).

Leggi QUI l’articolo COMPLETO di Maurizio Martucci del 10 febbraio 2015


venerdì 5 luglio 2013

DIRETTIVA 2013/35/UE ELETTROSMOG E SICUREZZA SUL LAVORO


E’ stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale  Gazzetta europea del 29 giugno 2013 la direttiva  2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013  riguardante le  disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
Possiede un ambito di applicazione rappresentato da  tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici.
Mira, inoltre, alla determinazione dei valori limite di esposizione (VLE) da intendere come il frutto delle relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.
Dei valori limiti di esposizione vi sono diverse categorie: VLE relativi agli effetti sanitari», VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare; VLE relativi agli effetti sensoriali», VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali. A tali VLE si associa poi un livello di azione e cioè i  livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE.
 La direttiva  2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013  contiene le seguenti definizioni:
«campi elettromagnetici», campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;
«effetti biofisici diretti», effetti provocati direttamente nel corpo umano dalla presenza di un campo elettromagnetico;
«effetti termici», quali il riscaldamento dei tessuti attraverso l’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nel tessuto;
«effetti non termici», quali la stimolazione di muscoli, nervi od organi sensoriali;
«effetti indiretti», effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico che possono divenire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute.

  • leggi QUI l'articolo completo


  • leggi QUI la  la direttiva europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013




venerdì 30 novembre 2012

CODACONS, TROPPO RISCHIOSO ALZARE LIMITI VALORI MASSIMI ELETTROSMOG


AGENPARL - Roma, 29 novembre 2012

Il nuovo decreto sullo sviluppo-bis rischia di ledere il fondamentale diritto alla salute garantito dall’articolo 32 della Costituzione.
Questa la denuncia del Codacons, che lancia oggi l’allarme relativo a possibili nuovi effetti dannosi dell’elettrosmog sulla salute degli italiani.
"La sentenza della Corte di Cassazione n. 17438/12 ha nuovamente confermato la pericolosità e le conseguenze per la collettività derivate dalle radiazioni elettromagnetiche – spiega l’associazione - Nonostante la condanna dell’Inail costretta al risarcimento di un manager affetto da una grave patologia tumorale insorta in seguito all’uso prolungato del telefonino, il nostro governo Monti sta rischiando di mandare in fumo tutti gli sforzi fatti fino ad ora, con un decreto che viola quei limiti di esposizione e quei valori di attenzione stabiliti dal Decreto Ministeriale n°381 del 1998 e in seguito aggiornati nel Rapporto approvato il 27 maggio 2011 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Il Governo, infatti, si appresta a ridimensionare drasticamente al rialzo quei limiti alle onde elettromagnetiche imposti nel lontano 1998, oltre ai quali la protezione dei cittadini all’esposizione dei campi elettromagnetici, non è più garantita. Il Codacons, a tutela del diritto alla salute dei cittadini, ha inviato dunque un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e al Tribunale dei Ministri, chiedendo di accertare se nel decreto legislativo 'Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese', noto anche come decreto sullo sviluppo-bis, vi sia una responsabilità da parte del Governo che può portare ad atti penalmente rilevanti, quali lesioni gravissime e attentato alla vita e alla salute".

FONTE : AgenParl - Agenzia Parlamentare per l’informazione politica ed economica

domenica 11 novembre 2012

PETIZIONE CONTRO L'ART 14 IN REGIONE VENETO


ELETTROSMOG: SUI LIMITI NON SI PUÒ BARARE.
PETTENÒ: «LA GIUNTA INTERVENGA PRESSO IL GOVERNO AFFINCHÉ VENGANO STRALCIATE LE NORME DEL “DECRETO SVILUPPO” CHE ALLENTANO LE TUTELE IN VIGORE E METTONO A REPENTAGLIO LA SALUTE DEI CITTADINI».


7 novembre 2012 – Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. “decreto sviluppo”) contiene, all’art. 14, “Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali”, disposizioni destinate ad allentare i vincoli legislativi sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti nel D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Ciò che è importante sapere è che le disposizioni di questa nuova legge aumenteranno in modo molto significativo l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Fulcro dell’articolo 14, infatti, è la variazione delle modalità di rilevazione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (quelle generate dai cellulari). Ciò, però, avviene in maniera quantomeno “furbesca”. Fino ad oggi i valori di campo vengono monitorati ad intervalli di 6 minuti, come previsto nella normativa CEI 211-10.

La nuova legge, invece, permetterebbe che i valori siano riferiti a una media di 24 ore. Se questa norma fosse approvata, la base di calcolo si allargherebbe e, nella media giornaliera, i picchi massimi verrebbero compensati da quelli minimi delle ore notturne, e i limiti di legge, in tal modo, non verrebbero mai superati. In questo modo, inoltre, le aree cosiddette sensibili, perché ritenute ad alta frequentazione, potrebbero subire un’esposizione ai campi elettromagnetici doppia o tripla rispetto ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità attuali, indicati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. In definitiva, si tratta di un provvedimento che attua una grave e irreparabile deregulation dei procedimenti amministrativi finalizzati alle verifiche preventive ed ai controlli di carattere sanitario, che va ad incidere pesantemente sulla corretta applicabilità del c.d. principio di precauzione.

Le motivazioni esposte nel testo di legge sono legate alla necessità di implementare le infrastrutture di telecomunicazione per la distribuzione della banda larga ed i servizi di telefonia mobile di c.d. “quarta generazione” (o 4G, per le cui frequenze, nei mesi scorsi, le compagnie telefoniche hanno dato vita a un’asta da 4 miliardi di euro). Lo sviluppo tecnologico del Paese non va bloccato, ma la diffusione di nuove tecnologie nel campo della comunicazione elettronica digitale non può e non deve avvenire sacrificando la salute di cittadine e cittadini. Bisogna infatti dire che i ripetitori per la nuova tecnologia 4G non sono imprescindibili: non introducono significativi elementi di novità in termini di nuovi servizi ma si configurano, al contrario, come concorrenti ed alternativi al servizio già esistente ed attualmente fruibile che utilizza la fibra ottica, una tecnologia decisamente non impattante né nociva sia per la salute che per l’ambiente.

Per questo, il Consigliere regionale Pettenò (FdS-Prc) ha oggi presentato una mozione in cui chiede alla Giunta Regionale di attivarsi in ogni sede per chiedere al Governo di disporre lo stralcio dell’articolo 14 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, la cui applicazione non giustificherebbe, in termini di sviluppo tecnologico per il Paese, i costi che la collettività sarà chiamata a sostenere a causa dei maggiori, accertati rischi per la salute della popolazione


FONTE : RETE ELETTROSMOG FREE ITALIA

lunedì 1 ottobre 2012

FERMIAMO IL DECRETO SVILUPPO CHE LIBERALIZZA LE ANTENNE FIRMA LA PETIZIONE


Chiediamo di cancellare l'articolo 29  del Decreto sviluppo che nega al condominio di opporsi all'installazione di antenne sul tetto perché:

è incostituzionale - stabilisce in modo del tutto arbitrario che gli interessi privatistici dell’industria delle telecomunicazioni sia prevalente rispetto all’interesse privato dei cittadini proprietari di immobili;

è incostituzionale - prevalere il principio di utilità economica su quello della salute pubblica, della tutela dell’ambiente e del paesaggio;

è in contrasto con la normativa precedente che prevede controlli da parte degli Enti locali, necessari a stabilire l’impatto delle installazioni di telecomunicazioni.

Sottoscrivi la petizione on line sottoscritta da tutte le associazioni contro l'elettrosmog al link : http://www.avaaz.org/it/petition/Fermiamo_il_Decreto_Sviluppo_che_liberalizza_le_antenne/?fBhIhcb&pv=0

venerdì 28 settembre 2012

DICIAMO NO ALL'ART.29 DEL DECRETO SVILUPPO


L'articolo 29 del decreto sviluppo presentato dal ministro allo Sviluppo economico Corrado Passera vuol favorire la diffusione di cavi, fili o linee (per accorciare il "digitale divide" del nostro Paese), senza dare al cittadino la possibilità di opporsi all’installazione di un’antenna o un ripetitore sopra la sua testa,dentro il suo giardino , di frobte alla sua abitazione.

Nel nome dello “sviluppo” e della “crescita” promessi dal decreto si trascurano  la salute e i diritti dei cittadini che sembrano passare in secondo piano, c'e' da domandarsi che tipo di crescita si auspica il governo e a che prezzo per i cittadini?

Ci uniamo alla denuncia fatta da associazioni, comitati, medici, fisici e ingegneri che hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica, al Premier e ai Ministri di Salute, Ambiente e Sviluppo Economico, per chiedere la cancellazione della norma che si reputa incostituzionale e dannosa

VEDI LA LETTERA AL LINKReti senza fili ed elettrosmog – no all’Art. 29 del Decreto Sviluppo