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martedì 13 agosto 2019

ANTENNA RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE SUL TERRAZZO? SOLO SE L'AMMINISTRATORE INFORMA DEI RISCHI SULLA SALUTE E VIENE ACCETTATA ALL'UNANIMITA'

L'installazione di un’antenna telefonica su un lastrico solare condominiale è lecita soltanto in presenza di una delibera assunta all'unanimità dai condomini perché la sottrazione di una rilevante porzione del tetto, prima liberamente fruibile, pregiudica il diritto di comproprietà sul bene comune di cui godono tutti i condomini. 
La questione di un’autorizzazione all'installazione di un’antenna per la telefonia mobile sul tetto del palazzo, a delibera condominiale, è stata affrontata dai giudici in tutti e tre i gradi di giudizio. In un recente contenzioso una condomina, ad esempio, aveva contestato che l’antenna telefonica installata sul lastrico solare ne comprometteva l’utilizzo; inoltre, sempre secondo la condomina, la delibera era viziata poiché era stata approvata senza l’unanimità dei partecipanti.
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda e dichiarato la nullità della delibera. In secondo grado, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia. Difatti, a parere dei giudici d’appello, vi è stata la violazione dell’art. 1120, comma 2, c.c., che disciplina le innovazioni in condominio, perché l’antenna, a causa delle dimensioni dell’impianto e delle sue caratteristiche, pregiudicava l’utilizzo del lastrico solare.Nel giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione, con pronuncia del 8 ottobre 2018, n. 24767, ha condiviso il ragionamento espresso dai giudici di merito, rigettando il ricorso proposto da uno dei condomini favorevoli all'installazione dell’antenna. Pertanto, secondo la Suprema Corte, la delibera dell’assemblea condominiale che autorizzi l’installazione della stazione radio per la telefonia mobile cellulare - con l’occupazione permanente di una parte del lastrico di proprietà condominiale - deve essere adottata, a pena di nullità radicale, con il consenso unanime di tutti i condomini.
Siamo di fronte a un’innovazione “vietata” ai sensi dell’art. 1120, comma 2, c.c., anche per due ordini di motivi: per le caratteristiche strutturali dell’edificio, in quanto l’installazione comporta una disarmonia e un’alterazione del decoro architettonico; per l’utilizzazione della cosa comune, in quanto l’opera implica una riduzione quantitativa del tetto e un pregiudizio intollerabile poiché permanente.
Di contro, l’amministratore può essere autorizzato dall'assemblea condominiale a stipulare un contratto con una società telefonica per l’installazione in una parte comune dell’edificio di una stazione radio-base per la telefonia mobile, purché abbia preventivamente informato i condomini dei possibili rischi che le onde elettromagnetiche emesse possono arrecare alla salute e siano stati conseguentemente posti in grado di valutare tali rischi (Trib. Milano 23 ottobre 2002, n. 12663)