Come
supponevamo nessun documento di ATS ha autorizzato il disboscamento della
Bergamella, la tanto citata relazione ATS ne chiedeva la rimozione NON ESISTE,
come specificato nella risposta ad una richiesta d’accesso agli atti.
Nella
quale si specifica che sono stati rimossi alberi infestanti (con metodologie
secondo noi non congrue), che si fa riferimento alla nota di ASL del 2010, e
che gli alberi davano fastidio allo sfalcio dell’erba (e su questo non
commentiamo........).
Effettivamente esiste
una nota del 2010 relativa al PII
Cascina Gatti (area con localizzazione differente dall’area della
Terrazza), sulla quale la bonifica (e non rimozione dei rifiuti) è stata svolta,
per la precisione sul tratto poi edificato da UNIABITA e le ACLI (giardino
intermedio compreso), mentre una rimozione rifiuti venne eseguita nel 2013 sull’area
definita “ex piccoli proprietari” in fondo a Mulino Tuono.
Scarica QUI la planimetria delle
bonifiche dal sito del comune
Abbiamo fatto questa premessa perché secondo
l’assessore tutta la parte di parco rurale è classificata terreno non
contaminato, risulta essere bonificata e non presenta nessun tipo di
inquinamento, affermazione non vera in quanto da quanto conosciamo, solo l’area
identificata come PII CASCINA GATTI è stata bonificata.
La rimozione dei rifiuti solidi superficiali venne
eseguita su tutto il parco grazie ad un’opera che coinvolse gli ex ortisti
abusivi e il comune coadiuvato da Italia Nostra, MA NON VENNE BONIFICATA
NESSUN’ALTRA AREA, tant’è che gli orti vennero costruiti riportando a “TITOLO
DI PRECAUZIONE” 50 cm di terra considerata “buona” (visto che gli ortaggi non
penetrano oltre) e venne emesso il divieto di piantumare alberi da frutto su
tutto il parco.
Per l’assessore la parte che
inizia alla fine degli orti fino al confine del campetto di calcio asfaltato è da considerarsi "terreno contaminato" e dovrà essere soggetto a studio, valutazione
per un intervento tipo "parco delle torri", affrettandosi ad affermare che ATS non ha rilevato problemi di tossicità da contatto superficiale
(questo punto NON ci risulta sia mai stato dichiarato in nessuna comunicazione) ma
solo eventualmente da ingestione di prodotti coltivati in quell’area (altra
affermazione che NON risulta sia mai stata dichiarata agli atti in tutti questi anni).
Questa è la parte dove sono
state tagliate la maggior parte delle piante che potevano avere frutti
inquinati: QUI È TUTTO UN CONTROSENSO.
In consulta si era
affermato che erano state abbattute le piante perché le persone si
arrampicavano sugli alberi e potevano cadere, facendosi male, oltre ad affermare che gli alberi impedivano di tagliare
correttamente il prato, praticamente tutto e il contrario di tutto, ma è durante il sopraluogo del 2 marzo che si fa riferimento ad una
caratterizzazione del territorio e si incomincia a dichiarare che ATS ha
suggerito la rimozione degli alberi da frutto cosa che il comune ha fatto utilizzando il principio di
precauzione,
Ricordiamo a questa amministrazione
che il principio di precauzione non si utilizza per abbattere gli alberi,
si utilizza in condizioni in cui la letteratura scientifica non chiarisce del
tutto la pericolosità o meno di un agente fisico o di un’inquinante, non si usa
perché una istituzione non fa le analisi dei terreni e dei frutti.
Siamo nel 2021, in puglia hanno spostato ulivi di 200 anni per
sotterrare la TAP e li hanno riposizionati dopo mesi, in Giappone è
consuetudine spostare gli alberi secolari, qui abbiamo deciso di disboscare un
bosco perché una decina di persone prendeva i frutti quando sarebbe bastato
eseguire una potatura alzando il cosiddetto punto di presa e delimitare l’area
in attesa di analisi approfondite del terreno (magari avvisando la cittadinanza con opportuni cartelli).
In
quell’area non si svolgeva nessuna attività agricola da almeno dieci anni, e
nessuna rimozione è stata eseguita in ottemperanza all’indicazione di ATS, l’ottemperanza
semmai era di ASL ed è stata resa operativa rimuovendo gli orti abusivi
presenti nell’area, specifichiamo orti che gestiscono ortaggi che utilizzano
alcuni decine di cm di terra, guarda caso proprio il primo strato dichiarato
contaminato, mentre gli alberi pescano più in profondità dove nessuno ha mai
fatto analisi specifiche a parte l’area della terrazza, risultata negativa, dove
comunque gli alberi sono stati abbattuti lo stesso, per cui o l’assessore parla
perché ha dei documenti che non ha mai reso noti (ma visto le continue contraddizioni in cui cade non pensiamo) o sta millantando report e analisi che
non ha.
Di
sicuro il documento di ATS che cita non esiste, e giusto per correttezza
il comune NON HA MAI
PRESENTATO NESSUN DOCUMENTO, il documento lo abbiamo chiesto ad ATS, è un
documento emesso da ASL DI MILANO in data 26/02/2010 prot.n°39071/U (che per
correttezza istituzionale non pubblichiamo in quanto manca l’autorizzazione di
ATS a renderlo pubblico vista la nota a tergo inviata via mail in data 18/03/2021),
fa riferimento al rapporto conclusivo della caratterizzazione del PII Cascina
Gatti, (documento che presenteremo in qualsiasi confronto si voglia fare nelle
sedi istituzionali) CHE NON AUTORIZZA NESSUNO A DISBOSCARE IL PARCO DELLA
BERGAMELLA.
Abbiamo chiesto la caratterizzazione del 2008 relativa al PII Cascina Gatti direttamente
ad ARPA, per verificare se ci sono i rapporti dello stato dei terreni (analisi o altro) relativi a tutto il parco, ma ad aggi non li abbiamo ricevuti, e li
renderemo pubblici se autorizzati, anticipiamo subito che se le conclusioni di ASL
Milano riguardassero tutto il parco ci sarebbe un problema di tossicità da contatto superficiale che dura da
decenni mentre per nessun ragionevole dubbio verrebbero coinvolti gli alberi e
i loro frutti.
Il
principio di precauzione venne definito alla Conferenza sull'Ambiente
e lo Sviluppo delle Nazioni Unite (Earth Summit) di Rio de Janeiro del 1992, inoltre, è una strategia di gestione del
rischio nei casi in cui si evidenzino indicazioni di effetti negativi
sull'ambiente o sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante, ma i dati disponibili non consentano una
valutazione completa del rischio. L'applicazione del principio di
precauzione richiede tre elementi chiave:
- l'identificazione
dei potenziali rischi
- una
valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di
tutti i dati esistenti
- la mancanza di una certezza scientifica che
permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati.
Nel
caso venga applicato il principio di precauzione, essendo stati identificati
rischi per i quali non sia possibile avere una valutazione scientifica
conclusiva, le misure adottate possono essere diverse, tuttavia esse devono
rispettare determinati criteri, in particolare, tali misure devono essere
proporzionali al livello di protezione ricercato e dovrebbero essere prese a
seguito dell'esame dei vantaggi e oneri derivati, anche in termini di una
analisi economica costi/benefici.
Giusto
per essere chiari il principio viene utilizzato DOVE NON SI HANNO CERTEZZE, viene utilizzata in quei ambiti dove ancora oggi non sono chiare le
conseguenze a lunghe esposizioni come ad esempio campi elettromagnetici o
sostante chimiche classificate 2b per cui si nutra un ragionevole dubbio.
Il
principio di precauzione NON VIENE UTILIZZATO perché le istituzioni che non
vogliono approfondire, analizzare e risolvere i problemi ambientali, NON È UNA
SORTA DI AUTORIZZAZIONE a non procedere o a procedere in ritardo, qui abbiamo completamente confuso, o
meglio strumentalizzato un principio fondamentale per meri fini politici e per
giustificare azioni prive di senso.
Rinnoviamo al Sindaco l'invito a sostituire l’attuale assessore all’ambiente.
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Il principio di precauzione venne definito
alla Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite (Earth Summit)
di Rio de Janeiro del 1992, dal principio 15 come segue:
(EN)
«In
order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely
applied by States according to their capabilities. Where there are threats of
serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be
used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent
environmental degradation»
(IT)
«Al fine di proteggere l'ambiente, un
approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in
funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o
irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire
un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in
rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale»
Il
testo parla esplicitamente solo della protezione dell'ambiente, ma con il tempo
e nella pratica il campo di applicazione si è allargato alla politica di tutela
dei consumatori, della salute umana, animale e vegetale.
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