L'installazione
di un’antenna telefonica su un lastrico solare condominiale è
lecita soltanto in presenza di una delibera assunta all'unanimità
dai condomini perché la sottrazione di una rilevante porzione del
tetto, prima liberamente fruibile, pregiudica il diritto di
comproprietà sul bene comune di cui godono tutti i condomini.
La
questione di un’autorizzazione all'installazione di un’antenna
per la telefonia mobile sul tetto del palazzo, a delibera
condominiale, è stata affrontata dai giudici in tutti e tre i gradi
di giudizio. In un recente contenzioso una condomina, ad esempio,
aveva contestato che l’antenna telefonica installata sul lastrico
solare ne comprometteva l’utilizzo; inoltre, sempre secondo la
condomina, la delibera era viziata poiché era stata approvata senza
l’unanimità dei partecipanti.
Il
Tribunale di Milano ha accolto la domanda e dichiarato la nullità
della delibera. In secondo grado, la Corte di Appello di Milano ha
confermato la pronuncia. Difatti, a parere dei giudici d’appello,
vi
è stata la violazione dell’art. 1120, comma 2, c.c., che
disciplina le innovazioni in condominio, perché l’antenna, a causa
delle dimensioni dell’impianto e delle sue caratteristiche,
pregiudicava l’utilizzo del lastrico solare.Nel
giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione, con pronuncia del
8
ottobre 2018, n. 24767, ha condiviso il ragionamento espresso dai
giudici di merito, rigettando il ricorso proposto da uno dei
condomini favorevoli all'installazione dell’antenna. Pertanto,
secondo la Suprema Corte, la delibera dell’assemblea condominiale
che autorizzi l’installazione della stazione radio per la telefonia
mobile cellulare - con l’occupazione permanente di una parte del
lastrico di proprietà condominiale - deve essere adottata, a pena di
nullità radicale, con il consenso unanime di tutti i condomini.
Siamo
di fronte a un’innovazione “vietata” ai sensi dell’art. 1120,
comma 2, c.c.,
anche per due ordini di motivi: per le caratteristiche strutturali
dell’edificio, in quanto l’installazione comporta una disarmonia
e un’alterazione del decoro architettonico; per l’utilizzazione
della cosa comune, in quanto l’opera implica una riduzione
quantitativa del tetto e un pregiudizio intollerabile poiché
permanente.
Di
contro, l’amministratore può essere autorizzato dall'assemblea
condominiale a stipulare un contratto con una società telefonica per
l’installazione in una parte comune dell’edificio di una stazione
radio-base per la telefonia mobile, purché
abbia preventivamente informato i condomini dei possibili rischi che
le onde elettromagnetiche emesse possono arrecare alla salute e siano
stati conseguentemente posti in grado di valutare tali rischi (Trib.
Milano 23 ottobre 2002, n. 12663)
FONTE:
CORRIERE DELLA SERA