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martedì 15 settembre 2015

IL CONSIGLIO DI STATO SULL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 2495 del 2015 si è pronunciata sul ricorso avverso la decisione del giudice di primo grado inerente la valutazione negativa di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di una centrale di raccolta e trattamento gas estratto nonché per la costruzione di un metanodotto di allacciamento alla rete.
Il diniego espresso dalla VIA veniva giustificato dal rischio di subsidenza connesso all'attività estrattiva da cui il pericolo di cedimento di una diga, e sulla conseguente valorizzazione del c.d. principio di precauzione.

Il Consiglio di Stato  dopo aver rammentato che “l’applicazione del principio di precauzione comporta […] che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali, nel riformare la sentenza gravata, rileva che le conclusioni cui è pervenuto il proponente “in merito al rilievo di fattori di pericolo e alla possibilità di farvi fronte in modo efficace sono espresse in chiave puramente probabilistica” sicché “deve concludersi che non risulta acquisita una prova, dotata di un grado adeguato di attendibilità, della sicurezza della diga e dell’insussistenza del rischio della produzione di conseguenze diverse“.

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FONTE IRPA.eu


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