Il
Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 2495 del 2015 si è
pronunciata sul ricorso avverso la decisione del giudice di primo
grado inerente la valutazione negativa di impatto ambientale (VIA)
per la realizzazione di una centrale di raccolta e trattamento gas estratto
nonché per la costruzione di un metanodotto di allacciamento alla rete.
Il
diniego espresso dalla VIA veniva giustificato dal rischio di subsidenza
connesso all'attività estrattiva da cui il pericolo di cedimento di una diga, e
sulla conseguente valorizzazione del c.d. principio di precauzione.
Il
Consiglio di Stato dopo aver rammentato che “l’applicazione del principio di
precauzione comporta […] che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza
i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei
pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al
consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni
siano poco conosciuti o solo potenziali“, nel riformare la sentenza
gravata, rileva che le conclusioni cui è pervenuto il proponente “in merito al rilievo di fattori
di pericolo e alla possibilità di farvi fronte in modo efficace sono espresse
in chiave puramente probabilistica” sicché “deve concludersi che non
risulta acquisita una prova, dotata di un grado adeguato di attendibilità,
della sicurezza della diga e dell’insussistenza del rischio della produzione di
conseguenze diverse“.
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