Il Consiglio
di Stato, con la sentenza n.3205 dello scorso 10 giugno, approfondisce la
disciplina prevista dall’art. 1 sexies del d.l. n. 239 del 2003 (Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il
recupero di potenza di energia elettrica).
L’art.
1-sexies del d.l n. 239 del 2003, come sostituito in sede di conversione dalla
legge n. 239 del 2004, e successivamente modificato dall’articolo 27, comma 24,
lettera a), della legge n.99 del 2009, prevede che le funzioni in merito alla
realizzazione e all’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono di competenza dello Stato.
Inoltre, dispone che l’autorizzazione unica per la realizzazione di
elettrodotti di rilevanza nazionale sostituisce qualunque atto d’assenso e
costituisce titolo per la realizzazione del progetto e che l’accertamento della
conformità delle opere ai piani urbanistici ed edilizi è di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 3
dell’art. 1-sexies del medesimo decreto legge prevede, ulteriormente, che
l’autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di un
progetto preliminare al quale “partecipano il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e le
altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in
relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Ai fini
della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le
opere”. Corollario di tale disposizione è la necessaria partecipazione al
procedimento della Regione e dei Comuni il cui territorio è interessato dal
progetto. A questi non spetta, peraltro, l’accertamento della conformità delle
opere ai piani urbanistici ed edilizi di cui è esclusivamente competente lo
Stato, ma solo l’espressione di un parere.
Nel caso in
cui l’autorizzazione unica delle opere progettate non dovesse essere conforme
agli strumenti urbanistici comunali, ciò non comporterebbe l’illegittimità
dell’autorizzazione stessa.
FONTE : GIURDANELLA.IT rivista
di diritto amministrativo