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mercoledì 31 luglio 2013

LA SCIENZA COME STRUMENTO DI PROPAGANDA

di Nolwenn Weiler - Tradotto da  Barbara Simona Leva

Studi di parte, pseudo-perizie, finanziamenti occulti: a partire dagli anni ’50 gli industriali hanno iniziato a manipolare la scienza a loro beneficio. Le tecniche di depistaggio della scienza, inaugurate dai giganti della sigaretta, sono oggi utilizzate dai produttori di pesticidi e dagli scettici del riscaldamento globale. La decimazione delle api è diventata un “mistero” e il cambiamento climatico “relativo”. Strategie decifrate da Stéphane Foucart, giornalista scientifico, nella sua opera "La fabbrica della menzogna, in che maniera gli industriali ci mentono mettendoci in pericolo".
Basta!: Gli industriali hanno scelto di storcere la scienza, voi dite, per neutralizzare quello che potrebbe nuocere alle loro attività. Per esempio le rivelazioni sui disastrosi effetti sanitari di alcuni prodotti. Come fanno?
Stèphane Foucart: La tecnica “d’utilizzo della scienza” fu teorizzata da John Hill, un grande comunicatore americano. Gli industriali della sigaretta lo chiamarono a soccorso nel 1953, nel momento in cui venivano pubblicati i primi lavori scientifici sulla relazione tra sigaretta e cancro. A seguito di una riunione d’emergenza (1), John Hill stese un breve testo dove sosteneva, in sostanza: “La scienza è uno strumento molto potente, nel quale le persone hanno fiducia. Non la si può attaccare direttamente. Bisogna procedere diversamente. Bisogna quindi appropriarsi della scienza stessa, orientarla, metterla nelle nostre mani”. John Hill propose in particolare di creare un organo comune ai giganti della sigaretta, per finanziare la ricerca accademica, condotta in seno a laboratori universitari, per esempio. Centinaia di milioni di dollari saranno quindi introdotti nella ricerca tramite quest’organo. Per finanziare gli studi che conducono all’assenza di pericolo nel tabacco, ma non solamente. Hanno per esempio finanziato la ricerca genetica funzionale, che analizza i meccanismi molecolari allo scatenarsi delle malattie.
Questo tipo di ricerca è benefico per gli industriali: le origini ambientali delle malattie, e specialmente del cancro, sono “dimenticate” e occultate....

Leggi QUI l’articolo completo

giovedì 18 luglio 2013

MUOS, L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ: «NESSUN PERICOLO PER LA SALUTE»

La relazione sostiene che sono «rispettati i limiti previsti dalla legislazione in materia di protezione della salute umana dai campi elettromagnetici»

CATANIA – «Nessun pericolo per la salute». La relazione conclusiva dell'Istituto superiore di Sanità esclude l’impatto negativo dei campi elettromagnetici generati dalle antenne del sistema radar Muos degli Usa a Niscemi. «I risultati delle misure sperimentali effettuate dall'Ispra», ( leggi QUI l’articolo completo  )




NO COMMENT ….. ( PROBABILMENTE A BREVE CI DIRANNO CHE RESPIRARE OSSIGENO NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE )

martedì 16 luglio 2013

CASO ILVA DI TARANTO : « I TUMORI DOVUTI ALLE SIGARETTE »

Una consulenza tecnica chiesta dal commissario straordinario ribalta le cause dell'aumento dei tumori a Taranto.

NO COMMENT .....

Qui sotto riportiamo una parte degli articoli usciti a riguardo.
Buona lettura 


FONTE : CORRIERE DELLA SERA  
FONTE : REPUBBLICA
FONTE : LETTERA 43

FONTE : IL SOLE 24 ORE

FONTE : LA STAMPA

FONTE : IL GIORNALE

FONTE : LA NAZIONE

FONTE : LIBERO
FONTE : IL MESSAGGERO

mercoledì 10 luglio 2013

ELETTRODOTTI : IL CONSIGLIO DI STATO DÀ RAGIONE AI COMITATI DEL BRENTA

Leggi QUI il testo della sentenza del consiglio di stato

AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI ELETTRODOTTI DI RILEVANZA NAZIONALE

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.3205 dello scorso 10 giugno, approfondisce la disciplina prevista dall’art. 1 sexies del d.l. n. 239 del 2003 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica).
L’art. 1-sexies del d.l n. 239 del 2003, come sostituito in sede di conversione dalla legge n. 239 del 2004, e successivamente modificato dall’articolo 27, comma 24, lettera a), della legge n.99 del 2009, prevede che le funzioni in merito alla realizzazione e all’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono di competenza dello Stato. Inoltre, dispone che l’autorizzazione unica per la realizzazione di elettrodotti di rilevanza nazionale sostituisce qualunque atto d’assenso e costituisce titolo per la realizzazione del progetto e che l’accertamento della conformità delle opere ai piani urbanistici ed edilizi è di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 3 dell’art. 1-sexies del medesimo decreto legge prevede, ulteriormente, che l’autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare al quale “partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere”. Corollario di tale disposizione è la necessaria partecipazione al procedimento della Regione e dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto. A questi non spetta, peraltro, l’accertamento della conformità delle opere ai piani urbanistici ed edilizi di cui è esclusivamente competente lo Stato, ma solo l’espressione di un parere.
Nel caso in cui l’autorizzazione unica delle opere progettate non dovesse essere conforme agli strumenti urbanistici comunali, ciò non comporterebbe l’illegittimità dell’autorizzazione stessa.

Nel caso in esame, i giudici di Palazzo Spada si soffermano, in particolare su un altro tema rilevante, quello attinente la compatibilità del progetto di un elettrodotto con i valori paesaggistici e ambientali,.... ( leggi QUI l'articolo completo ) 


FONTE : GIURDANELLA.IT rivista di diritto amministrativo

venerdì 5 luglio 2013

DIRETTIVA 2013/35/UE ELETTROSMOG E SICUREZZA SUL LAVORO


E’ stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale  Gazzetta europea del 29 giugno 2013 la direttiva  2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013  riguardante le  disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
Possiede un ambito di applicazione rappresentato da  tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici.
Mira, inoltre, alla determinazione dei valori limite di esposizione (VLE) da intendere come il frutto delle relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.
Dei valori limiti di esposizione vi sono diverse categorie: VLE relativi agli effetti sanitari», VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare; VLE relativi agli effetti sensoriali», VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali. A tali VLE si associa poi un livello di azione e cioè i  livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE.
 La direttiva  2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013  contiene le seguenti definizioni:
«campi elettromagnetici», campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;
«effetti biofisici diretti», effetti provocati direttamente nel corpo umano dalla presenza di un campo elettromagnetico;
«effetti termici», quali il riscaldamento dei tessuti attraverso l’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nel tessuto;
«effetti non termici», quali la stimolazione di muscoli, nervi od organi sensoriali;
«effetti indiretti», effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico che possono divenire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute.

  • leggi QUI l'articolo completo


  • leggi QUI la  la direttiva europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013